Proposta per l’Articolo 9 del Trattato di Pace tra Ucraina e Federazione Russa

La diplomazia non può ottenere la pace
senza rinunce da parte di tutti i belligeranti
Ad impossibilia nemo tenetur

25 marzo 2025

Articolo 9.
L’Ucraina non reclamerà alcun risarcimento economico per i danni subiti da persone e beni, durante la guerra e comunque sino alla firma del Trattato di Pace, dei territori occupati che verranno restituiti alla sua sovranità giuridica e di fatto.
La Federazione Russa non reclamerà alcun risarcimento economico per i danni subiti da persone e beni, durante la guerra e comunque sino alla firma del Trattato di Pace, dei territori occupati che verranno restituiti alla sua sovranità giuridica e di fatto.
Ogni risarcimento per persone e beni relativo a territori che col Trattato di Pace verranno ceduti a sovranità diversa da quella antecedente il Trattato di Pace, formerà oggetto di trattativa dopo l’entrata in vigore del Trattato di Pace, secondo le regole del Diritto Internazionale. 

 “Leva civile e militare obbligatoria in Italia”  Claudio Susmel

1924 – 2025
Centounesimo anniversario dell’annessione di Fiume all’Italia
Memoria Patriae prima vis

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