La diplomazia non può ottenere la pace
senza rinunce da parte di tutti i belligeranti
Ad impossibilia nemo tenetur
25 marzo 2025
Articolo 9.
L’Ucraina non reclamerà alcun risarcimento economico per i danni subiti da persone e beni, durante la guerra e comunque sino alla firma del Trattato di Pace, dei territori occupati che verranno restituiti alla sua sovranità giuridica e di fatto.
La Federazione Russa non reclamerà alcun risarcimento economico per i danni subiti da persone e beni, durante la guerra e comunque sino alla firma del Trattato di Pace, dei territori occupati che verranno restituiti alla sua sovranità giuridica e di fatto.
Ogni risarcimento per persone e beni relativo a territori che col Trattato di Pace verranno ceduti a sovranità diversa da quella antecedente il Trattato di Pace, formerà oggetto di trattativa dopo l’entrata in vigore del Trattato di Pace, secondo le regole del Diritto Internazionale.
“Leva civile e militare obbligatoria in Italia” Claudio Susmel
1924 – 2025
Centounesimo anniversario dell’annessione di Fiume all’Italia
Memoria Patriae prima vis